La certificazione medica per le attività sportive
di Luigi Musacchia - 25 luglio 2016
Il CONI ha recentemente puntualizzato le norme relative alla certificazione medica per le attività sportive non agonistiche. Vengono specificate tre diverse tipologie di tesseramento: a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
A) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate. Per questa categoria, ancorchè non svolga attività agonistica (in relazione alla quale già esiste – e rimane invariato – l’obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.M. 18.2.1982), sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014. Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto B.
B) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico. I tesserati di questa categoria non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (tiro con l’arco, biliardo, bocce, bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva, scacchi, ecc.).
C) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti). Non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Questa specifica qualità deve essere espressa all’atto del tesseramento in un’apposito categoria istituita dal soggetto che effettua la procedura di tesseramento.
In sostanza è stato ribadito l’obbligo del certificato medico per gli agonisti tesserati. E’ una misura precauzionale per tutelare l’incolumità degli atleti che intendono praticare le discipline sportive con la tranquillità psicologica di un’assoluta sicurezza.
Il presidente Nazionale
prof. Luigi Musacchia